Codice di Comportamento 11 - Italiano

Italiano ITALIANO

Preambolo:

Il seguente Codice di Comportamento e’ stato preparato al fin di stabilire e assicurare la scala di valori delle compagnie associate alla International Peace Operations Association (IPOA), funzionanti in ambienti conflittuali e post-conflittuali, in modo tale che esse possano contribuire i loro servizi di valore alla promozione della pace e sicurezza umana al livello internazionale.

Per di piu’, i Firmatari sono incoraggiati a seguire tutti i regolamenti pertinenti alla legge internazionale umanitaria, alla legge dei diritti umani applicabili, cosiccome i protocolli e convenzioni internazionali relevanti, simili ma non limitate alle seguenti :

  • La Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani (1948)
  • Le Convenzioni di Ginevra (1949)
  • La Convenzione Contro la Tortura e Altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti (1975)
  • Il Protocollo Supplementare alle Convenzioni di Ginevra (1977)
  • La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche (1993)
  • I Principi Volontari per la Sicurezza dei Diritti Umani (2000)

I soci della IPOA sono richiesti ad intraprendere una promessa solenne ad aderire ai seguenti principi nel percorso di tutte le loro operazioni:

1.Diritti Umani

1.1. In tutte le loro operazioni, i Firmatari rispetteranno la dignita’ di tutti gli esseri umani e aderiranno rigorosamente a tutte le leggi e protocolli internazionali pertinenti ai diritti umani.

1.2 In tutte le loro operazioni, i Firmatari prenderanno ogni proveddimento praticabile a minimizzare ogni possibilita’ di perdita di vita e distruzione di proprieta’.

2.Trasparenza

2.1. I Firmatari opereranno con integrita’, onesta’ e giustizia.

2.2. I Firmatari attivi nel settore della pace e riconstruzione, promettono, per quanto possible e sogetto a limitazioni contrattuali e legali, di essere aperti e comunicativi con il Comitato Internazionale Della Croce Rossa e altre autorita’ simili, circa la natura delle loro operazioni e qualunque tipo di conflitto di interesse che potrebbe essere percepito di poter influenzare le loro imprese attuali o potenziali.

3. Responsabilita’

3.1. I Firmatari comprendono la natura peculiare degli ambienti di conflitto/post-conflitto, dove la maggioranza delle loro operazioni avvengono, e riconoscono completamente, l’importanza di possedere chiare linee di operazione e responsabilita’ necessarie per garantire l’efficacia delle loro operazioni di pace e per assicurare una prolungata attuabilita’del settore.

3.2. I Firmatari sostengono linee di responsabilita’ legali efficacie nei confronti delle autorita’ pertinenti, circa le loro azioni e le azioni dei loro impiegati. Mentre infrazioni minori dovranno essere affrontati dalle compagnie stesse, i Firmatari promettono, per quanto possible e sogetto a limitazioni contrattuali e legali, di cooperare pienamente nelle indagini ufficiali che sorgeranno nel caso di accuse di violazioni contrattuali e di violazioni della legge umanitaria internazionale e dei diritti umani.

3.3. Inoltre, i Firmatari promettono che prenderanno misure definitive e severe nel caso in cui i loro impiegati saranno implicati in attivita’ illecite.

4.Clienti

4.1.I Firmatari promettono di lavorare esclusivamente per governi organizazzioni internazionali, organizazzioni non-governative e compagnie private legali, permesso che siano tutti riconosciuti e legittimi.

4.2.I Firmatari rifiutano di coinvolgersi con clienti illeciti o con clienti che sono attivamente opposti agli sforzi internazionli per propagare e mantenere la pace nel mondo.

4.3. I Firmatari promettono di mantenere la confindenzialita’ delle informazioni ottenute tramite i loro servizi provedduti, in eccezzione del caso in cui questo atto di confidenzialita’ mette in pericolo i prinicipi contenuti in questo Codice.

5. Sicurezza

5.1. Riconoscendo l’alto livello di rischio inerente nelle operazioni commerciali in ambienti di conflitto/post-conflitto, i Firmatari si sforzeranno ad operare in maniera sicura, responsabile, consciente e prudente e faranno sempre il loro meglio per garantire che l’intero personale di ciascuna delle loro imprese sia aderente ai principi presentati nel Codice attuale.

6. Impiegati

6.1.I Firmatari assicurano che tutti i loro impiegati sono interamente informati del livello di rischio coinvolto nel loro impiego, cosiccome i termini, le condizioni e il significato dei loro contratti.

6.2. I Firmatari promettono di garantire che i loro impiegati saranno in forma dal punto di vista medico, e che, a seconda dei termini dei loro contratti, saranno adeguatamente selezionati per requisiti fisici e mentali necessari a condurre le loro funzioni di lavoro.

6.3. I Firmatari promettono di utilizzare un personale adeguatamente allenato e preparato in tutte le loro operazioni, a seconda degli standard ben definiti della loro impresa.

6.4. I Firmatari promettono che il loro intero personale sara’ esaminato minuzosamente, allenato decentemente, vigilato e provveduto con istruzioni supplementari circa la struttura legale applicabile e eventuali sensibilita’ regionali nell’aree d’ operazione.

6.5. I Firmatari promettono che tutti i loro impiegati saranno in una decente condizione legale non solo nei loro rispettivi paesi di cittadinanza, ma anche al livello internazionale.

6.6. I Firmatari accettano di agire responsabilmente e eticamente, nei confronti di tutti i loro impiegati, e garantiranno che i loro quest’ultimi saranno trattati con rispetto e dignita’ e che risponderanno in modo appropriato nel caso in cui accuse contro impiegati si presentassero per ragioni di mala condotta.

6.7. Dove adatto, i Firmatari dovranno cercare d’ ingaggiare impiegati che sono, grosso modo, rappresentativi della popolazione locale.

6.8. Il pagamento dei vari stipendi a persone di cittadinanze diverse dovra’ essere basato sul merito e su differenze del livello economiche nazionali, invece che su ragioni razziali, di genere o etnici.

6.9. Durante l’ ingaggio di impiegati che sono continuamente attivi nell’impiego formale, i Firmatari accetteranno di rispettare lo standard minimo d’eta’, consistente di 15 anni, come previsto nella Convenzione dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro sull’ Eta’ Minima di Ammissione all’Impiego (1973).

6.10. Nessun impiegato sara’ negato il suo diritto di terminare il suo impiego. Inoltre, nessun Firmatario potra’ ritenere i documenti personali di spostamento appartenenti agli impiegati contro la loro volonta’.

6.11. I Firmatari accettano di provvedere a tutti gli impiegati la formazione, le attrezzature e i materiali necassari e di buona qualita’, non solo per far si che gli impiegati saranno in grado di eseguire i loro doveri, ma anche per poterli dare assistenza medica quando sara’ necessaria.

6.12. Gli impiegati sono aspettati a condursi con umanita’, onesta’, integrita’, oggettivita’ e diligenza.

7. Assicurazione

7.1. Impiegati locali e stranieri saranno provedduti con polizze di assicurazione sulla salute e sulla vita, in corrispondenza alla loro struttura salariale individuale e al livello di rischio dei loro servizi, a seconda dei requesiti dalla legge.

8. Controllo

8.1. I Firmatari approvano fortemente l’uso di contratti dettagliati che specificano il mandato, le restrizioni, gli obiettivi, i punti di riferimento, i criteri per ritiro e per responsabilita’, pertinenti al lavoro.

8.2. I Contratti non saranno dipendenti su una missione offensiva a meno che tali contratti saranno delegati da un’autorita’ legittima a seconda della legge internazionale.

8.3. In tutti i casi – e tenendo in conto un ritiro sicuro del personale e di altri sogetti protetti dai Firmatari- i Firmatari promettono di attenersi prontemente e professionalmente a domande legali fatte dal cliente, compreso il ritiro da un’operazione, in accordanza con un’eventuale richiesta dal cliente o da competenti autorita’ governative.

9. Etica

9.1. I Firmatari promettono di andare oltre i minimi requisiti legali, e di appoggiare esigenze etiche supplementari che sono essenziali per condurre operazioni efficaci collegati alla pace e la sicurezza umana.

9.2 Regole d’ Ingaggio

9.2.1. I Firmatari che potrebbero essere potenzialmente coinvolti in situazioni di ostilita’ armate dovranno aderire a delle “Regole d’Ingaggio” adeguate che saranno create assieme ai loro rispettivi clienti prima dello schieramento, e lavoreranno con i loro clienti a fare modificazioni necessari, nel caso in cui il livello di pericolo o la situazione politica cambia sostanzialmente.

9.2.2. Tutte le Regole d’Ingaggio dovranno essere in conformita’ con la legge internazionale umanitaria e la legge dei diritti umani, e queste regole dovranno accentuare l’opportuna riservatezza e prudenza al fin di ridurre casualita’ e danni, sebbene preservando l’inerente diritto personale all’auto-difesa.

9.3. Sostegno alle Organizazzioni Internazionali, Organizazzioni Non-Governative/ Societa’ Civile e Ricostruzione

9.3.1. I Firmatari riconoscono che i servizi di soccorso provedduti dalle varie organizzazzioni umanitarie, sono necessari per porre fine a conflitti e per alleviare la sofferenza umana che ne risulta.

9.3.2. Per quanto possibile e sogetto a limitazioni contrattuali e legali, i Firmatari promettono di appoggiare gli sforzi delle organizzazzioni internazionali, delle organizzazzioni umanitarie e non-governative e di altre entita’ che si occupano a ridurre sofferenze umane, e promettono anche di sostenere obiettivi riconstuttivi e riconcilianti, che fanno parte delle operazioni della pace.

9.4. Controllo d’Armi

9.4.1. I Firmatari che usano armi, promettono di accentuare altamente, l’uso di meccanismi di gestione e controllo delle armi e munizioni utilizzati nel percorso di una operazione e promettono di assicurarne i loro regolamenti, la loro gestione opportuna e la loro eliminazione al termine di un contratto.

9.4.2. I Firmatari rifiutano di utilizzare armi illegali, prodotti chimici tossici o armi che potrebbero creare problemi sanitari prolungati o che potrebbero complicare la ripulita dopo un conflitto e si limiteranno invece all’uso di armi adatti, simili a quelli usati dal militare, dalla sicurezza o dalle operazioni poliziesche.

10. Compagnie Partner e Subappaltatori

10.1. A causa della natura complessa degli ambienti di conflitto/post-conflitto, molto spesso, compagnie usano i servizi dei loro partner e dei loro subappaltatori, per poter eseguire gli obblighi dei loro contratti.

10.2. I Firmatari consentono di selezionare compagnie partner e subappaltatori con massima prudenza e diligenza per garantire che si atterranno agli opportuni standard etici, simili al presente Codice di Comportamento.

10.3. Il futuro del settore delle operazioni di pace dipende sull’eccellenza etica eppure tecnica. Non e’ solamente importante che i soci della IPOA aderiscano ai principi espressi in questo Codice, ma ogni socio dovra’anche incoraggiare e sostenere la riconscenza e conformita’ al Codice da parte dell’intero settore.

11. Applicazione

11.1. Il presente Codice di Comportamento e’ il Codice ufficiale della IPOA e delle sue organizzazzioni associate. I Firmatari promettono di mantenere gli standard esposti in questo Codice.

11.2. I Firmatari che falliscono a difendere il contenuto di questo Codice potranno essere sogetti al licenziamento dalla IPOA, alla discrezione della Commissione Direttrice della IPOA.

11.3. Le compagnie socie si sforzeranno a comunicare i principi fondamentali del Codice di Comportamento della IPOA ai loro impiegati.

Versione 11: L’Unidicesima Versione Adottata : 1 Dicembre 2006

La Prima Versione Adottata: 1 Aprile 2001

 

Copyright (c) 2010 IPOA
1634 I Street, NW | Suite 800 | Washington, D.C. 20006
T: +1 202.464.0721 | F: +1 202.464.0726
Privacy Statement